Art. 15.
(Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «A pena di inammissibilità ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidate e di candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima,»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Le liste sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista».

      2. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti: «A pena di inammissibilità ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidate e di candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. In ogni gruppo nessuno dei due sessi può essere

 

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rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».